No duty of customs or other impost shall be charged upon any goods the produce or manufacture of one country, upon importation by sea or by land from such country into the other, other or higher than the duty or impost charged upon goods of the same kind, the produce or manufacture of, or imported from, any other country; and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of the 2 Sicilies, do hereby engage that the subjects or citizens of any other State shall not enjoy any favour, privilege, or immunity whatever in matters of commerce and navigation, and navigation, which shall not also and at the same time be extended to the subjects of the other High Contracting Party; gratuitously, if the concession in favour of that other State shall have been gratuitous, and in return for a compensation as nearly as possible of proportionate value and effect, to be adjusted by mutual agreement, if the concession shall have been conditional. VII. All articles of the produce or manufacture of either country, and of their respective dominions, which can legally be imported into either country from the other, in ships of that other country, shall, when so imported, be subject to the same duties and enjoy the same privileges, whether imported in ships of the one country or in ships of the other; and in like manner all goods which can legally be exported or re-exported from either country to the other, doganale, o altra imposizione sarà caricata sopra qualunque merce di produzione del suolo o della industria di un paese, alla importazione per mare o per terra da tale paese nell' altro, diverso o più elevato del dazio o imposizione caricata su le merci dello stesso genere di produzione o manifattura importate da qualsivoglia altro paese; e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda, e Sua Maestà il Re del Regno delle 2 Sicilie, s'impegnano perciò che i sudditi o cittadini di alcun altra Potenza non godranno alcun favore, privilegio, o immunità in materia di commercio e di navigazione, senza estenderlo egualmente e nello stesso tempo a' sudditi dell' altra Parte Contraente; gratuitamente, se la concessione fatta a favore di tale altro Stato serà stata gratuita, e mediante un compensamento proporzionato per quanto sia possibile di valore e di effetto da stabilirsi di commune accordo, se la concessione sarà stata one rosa. VII. Tutte le produzioni del suolo o della industria dell' uno e dell' altro paese e de' loro rispettivi dominî, che possono essere legalmente immesse in uno de' due paesi con legni dell' altro paese, e da esso provenienti, saranno quando verranno cosi immesse sottoposte agli stessi dazj e godranno degli stessi privilegî, o che siano importate con bastimenti dell' uno o con bastimenti dell' altro paese; ed allo stesso modo tutte le merci che potranno in ships of that other country, shall, when so exported or reexported, be subject to the same duties, and be entitled to the same privileges, drawbacks, bounties, and allowances, whether exported in ships of the one country or in ships of the other. VIII. No duties of tonnage, harbour, light-houses, pilotage, quarantine, or other similar du ties, of whatever nature or under whatever denomination, shall be imposed in either country upon the vessels of the other, in respect of voyages between the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or any of the British possessions in Europe, and the Kingdom of the 2 Sicilies, if laden, or in respect of any voyage if in ballast, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels. IX. In all cases in which in either kingdom, the duty to be levied upon any goods imported from the other kingdom shall be not a fixed rate but a proportion of the value of the goods, such ad valorem duty shall be ascertained and secured in the following manner, that is to say:-the importer shall, on making his entry for the payment of duty at the Custom House, sign a declaration stating the value of the goods at such amount as he shall deem proper; and in case the officer or officers of the Customs shall be of opinion that such valuation is insufficient, he or they essere legalmente esportate o ries portate da uno de' due paesi nell' altro, con legni dell' altro paese, saranno quando verranno cosi esportate o riesportate, sottoposte agli stessi dazj, ed avranno diritto agli stessi privilegj, diffalchi, benefizî, concessioni, e restituzioni, o che siano esportate da legni di un paese o da quelli dell' altro. VIII. Niun diritto di tonnel. laggio, di porto, di fanale, o di pilotaggio, quarantena ed altri simili o corrispondenti diritti, di qualsivoglia natura e sotto qualsiasi denominazione, sarà imposto in uno de' due paesi sopra i legni dell' altro, in risguardo di viaggi tra il Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda, e suoi possedimenti in Europa, ed il Regno delle 2 Sicilie, se carichi, e per qualunque viaggio se in zavorra, che non sarà egualmente imposto in casi simiglianti sopra i legni del proprio paese. IX. In tutti i casi ne quali in uno de' due regni il dazio ad esigersi sopra le merci importate dall' altro regno non sarà una somma determinata, ma in proporzione del valore della merce, questo dazio ad valorem sarà determinato e stabilito nel modo seguente, cioè:-colui che immette, nello entrare nella dogana pel pagamento del dazio, firmerà una dichiarazione contenente il valore delle merci, per quello ammontare che egli crederà conveniente; e nel caso in cui l'impiegato o gl' impiegati del posto doganale, crederanno che tale valutazione sià in meno, avranno 1 shall be at liberty to take the goods, on paying to the importer the value thereof according to the declaration of the importer, together with an addition of 10 per cent.; and the Custom House officer shall at the same time return to the importer any duty which the importer may have paid upon such goods. X. It is hereby declared, that the stipulations of the present Treaty are not to be understood as applying to the navigation and carrying trade between one port and another situated in the dominions of either Contracting Party; such navigation and trade being reserved exclusively to national vessels. Vessels of either country shall, however, be permitted to load or unload part of their cargoes at one port in the dominions of either of the High Contracting Parties, and then to proceed to complete the said loading or unloading, to any other port or ports in the same dominions. XI. Neither of the 2 Governments, nor any corporation or agent acting in behalf or under the authority of either Goverment, shall in the purchase of any article which, being the growth, produce, or manufacture of the one country, shall be imported into the other, give directly or indirectly, any priority or preference on account of or in reference to the national character of the vessel in which such article shall have been imported; it being the true intent and meaning of the High Contracting Parties, that la libertà di prendere la merce, pagandone il valore a colui che la immette secondo la dichiarazione di lui, con una addizione del 10 per cento; e l'impiegato doganale restituirà nel tempo istesso a colui che immette, qualunque dazio che avesse egli pagato sopra quelle merci. X. Egli è espressamente dichiarato, che le stipulazioni del pre sente Trattato non debbono intendersi come applicabili alla navigazione ed al traffico tra un porto ed un altro situati ne' dominî di ciascuna delle due Alte Parti Contraenti: essendo tale navigazione e traffico riservato esclusivamente ai bastimenti nazionali. I bastimenti de' due paesi del resto potranno caricare o discaricare una parte de' loro carichi, in un porto de' dominî di ciascuna delle Parti Contraenti, e quindi procedere per completare il rimanente del carico o discarico, in ogni altro porto o porti negli stessi dominî. XI. Niuno dei 2 Governi, nè alcuna corporazione o agente che operi in favore e sotto l'autorità de ciascuno de essi nella compra di qualunque articolo, il quale, essendo produzione o manifattura di un paese, sarà importata nell' altro, darà direttamente o indirettamente, alcuna preeminenza o preferenza in risguardo o in rapporto al carattere nazionale del bastimento in cui tale articolo sarà stato importato; essendo il vero scopo ed intenzione delle Alte Parti Contraenti, che niuna distinzione o differenza qualunque no distinction or difference whatever shall be made in this respect. XII. Her Britannic Majesty declares that the commerce of Sicilian subjects within the United Kingdom of Great Britain and Ireland is not restrained, interrupted, or in any manner affected by the operation of any monopoly, contract, or exclusive privilege of sale or purchase whatsoever; but that the subjects of His Sicilian Majesty within the United Kingdom of Great Britain and Ireland, have unrestrained permission to buy from and sell to whomsoever they please, and in any form and manner which may be agreed upon between the purchaser and seller, and without being obliged to give any preference or favour in consequence of any such monopoly, contract, or exclusive privilege of sale or purchase; and Her Britannic Majesty engages that no change shall in this respect be made in regard to the trade of the subjects of His Sicilian Majesty. His Sicilian Majesty engages on his part, that a like liberty in respect to purchases or sales, shall be enjoyed by Her Britannic Majesty's subjects trading to or residing in the Kingdom of the 2 Sicilies: the royal Sicilian monopolies of tobacco, salt, playing cards, gunpowder, and nitre, being excepted. It being understood that nothing agreed upon in the present Treaty is opposed to the right of His Majesty the King of the Kingdom of the 2 Sicilies to grant, whether to the authors or others, patents for inventions or improve ments. sia fatta sotto questo rapporto. XII. Sua Maestà Britannica dichiara che il commercio de' sudditi Siciliani nel Regno Unito della Gran Brettagna e dell' Irlanda, non è ristretto, o interrotto, o in qualunque maniera affetto da operazioni di qualunque monopolio, contratto, o privilegio esclusivo di vendita o di compra qualunque; ma che i sudditi de Sua Maestà Siciliana nel Regno Unito della Gran Brettagna e dell' Irlanda ànno illimitato permesso di comprare e vendere a chiunque lor piaccia, ed in qualunque forma e maniera che possa esser convenuta tra il compratore ed il venditore, e senza essere obligati di dare alcuna preferenza o favore in consequenza di tale monopolio, contratto, o privilegio esclusivo di vendita e di compra: e Sua Maestà Britannica promette che nessun cambiamento sara fatto sotto questo rapporto in risguardo al commercio de' sudditi di Sua Maestà Siciliana. Sua Maestà Siciliana promette, da sua parte, che una simile libertà in risguardo alle compre o vendite, sarà goduta da' sudditi di Sua Maestà Britannica commercianti 0 residenti nel Regno delle 2 Sicilie: essendo eccettuate le reali privative Siciliane de' tabacchi, sali, carte da gioco, polvere da sparo, e nitro. Beninteso che nulla di quanto e convenuto nel presente Trattato si oppone al diritto di Sua Maestà il Re del Regno delle 2 Sicilie di accordare patenti d'invenzione e di perfezionamento, sia à loro autori sia ad altri. XIII. If any ships of war or merchant-vessels be wrecked on the coasts of either of the High Contracting Parties, such ships or vessels, or any parts thereof, and all furniture and appurtenances belonging thereunto, and all goods and merchandize which shall be saved therefrom, and the produce thereof, if sold, shall be faithfully restored, with the least possible delay, to the proprietors, upon being claimed by them or by their duly authorized factors; and if there are no such proprietors or factors on the spot, then the said goods and merchandize, or the proceeds thereof, as well as all the papers found on board such wrecked ships or vessels, shall be delivered to the British or Sicilian Consul or Vice-Consul in whose district the wreck may have taken place; and such Consul, ViceConsul, proprietors, or factors, shall pay only the expenses incurred in the preservation of the property, together with the rate of salvage and expenses of quarantine which would have been payable in the like case of a wreck of a national vessel; and the goods and merchandize saved from the wreck shall not be subject to duties unless cleared for consumption; it being understood. that in case of any legal claim upon such wreck, goods, or merchandize, the same shall be referred for decision to the competent tribunals of the country. XIV. Her Britannic Majesty consents that as soon as the present Treaty shall be carried into effect, she will give up for XIII. Se alcun bastimento di guerra o mercantile farà naufragio su le coste dei dominî di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, tali bastimenti o qualunque parte di essi, ed attrezzi ed appartenenze de' medesimi, ed ogni altro effetto e mercanzia che sara salvata da essi, o il prodotto se venduto, sarà fedelmente restituito il più presto che si portrà, a' proprietarî, su la di loro richiesta, o di agenti debitamente da loro autorizzati; e se non vi sieno tali proprietarî o agenti sul luogo, allora siffatti effetti e mercanzie, o il di loro prodotto, del pari che tutti le carte trovate a bordo de' bastimenti naufragati, saranno consegnate al Console o Vice-Console Britannico o Siciliano nel di cui distretto il naufragio à potuto aver luogo; e tale Console o Vice-Console, la proprietarî, o agenti, pagheranno solamente le spese incorse per conservazione della proprietà insieme con la rata di salvataggio e le spese di quarantena che sarebbero pagabili in simil caso di naufragio di un bastimento nazionale; e gli effetti e mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggetti a dazî, ammenocchè non siano esse destinati per cousumazione; beninteso che in caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso sarà deferito alla decisione dei tribunali competenti del paese. XIV. Sua Maestà Britannica conviene che tosto che il presente Trattato sarà messo in vigore, ella abbandonerà per sempre il privi |