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diani non possino far' debito d'alcuna sorte, se non è manifestamente utile e necessario all'università et, quando sia altrimente, che tal debito sia di chi l'havrà fatto et non dell'università, et chi l'havrà fatto debba pagarlo del proprio.

CAP. XX.

E, perchè la maggior parte de' fratelli sarà sempre come di persona idiote, per fermezza di buon governo e perchè si possa havere buon consiglio nelle cose difficili et importanti, si ordina, che quando si hà da risolvere compra ò vendita ò altra cosa, che importi, si elegga à voti in congregatione un' procuratore per l'università, che habbia modo e termine iuridico, il quale consegli et operi conforme al bisogno, et che questa elettione si possa fare etiam senza il parere dell'illustrissimo et reverendissimo signor cardinale protettore. Il decano poi non possa riscuotere, nè quietare senza l'intervento e consenso di doi guardiani almeno et il riscosso si-getti subito nella cassa et scrivasi al libro sotto pena di scudi tre, da pagarsi, quando costarà, che il denaro sia stato tenuto in mano più di un' giorno.

CAP. XXI.

Che l'università habbi un' libro, che non solo contenghi la confirmatione de' nostri statuti et privilegi, à memoria perpetua, mà anco il nome di ciascuno fratello, et sia in particolare cura del segretario.

CAP. XXII.

Che li tre giulij annui, che dovrà pagare ciascheduno cocchiero, etiam vetturini e suoi compagni et garzoni, si devino pagare il giorno della Candelora, et passata l'ottava il decano, guardiani e camerlengo debbino fare una lista di tutti quelli, che non haveranno pagato, e sottoscriverla e poi farla sottoscrivere dall' ill.mi signori conservatori di Roma, et in vigore di essa si possi forzar' ciascheduno a pagar' per via di essecutori senz'altra citazione overo intimatione.

CAP. XXIII.

Che le pene, nelle quali si incorrerà da qual si voglia per qualsivoglia causa di contraventione di qualunche delli sodetti ordini ò capitoli, s'intenda et sijno applicate per doi terzi al corpo dell' università et l'altro terzo al palazzo dell' ill.mi signori conservatori.

CAP. XXIIII.

Che per notaro dell' università in qualsivoglia causa civile ò criminale debba servire quello dell'ill.mi signori conservatori, quali si devino riconoscere sempre per padroni e superiori loro; dichiarando però, che non li possino commandare in fare guardie e cose simili &c. et esso notaro sia tenuto intervenire all'adunanza et congregationi.

CAP. XXV..

Che per la confirmatione delli presenti statuti et contenuto di essi, et in particolare per potere essigere le dette collette dalli cocchieri nel modo sodetto, si stabilisce, che M. Felice Bencaro al presente decano dell' università, M. Cesare de Ferrari primo guardiano, M. Giovanni Poltronieri secondo guardiano, M. Cesare Mauritio terzo guardiano, M. Francesco Casino quarto guardiano, e M. Domenico Secchione proveditore ne dovessero supplicare gl'illustrissimi signori senatore et conservatori di Roma et anco Nostro Signore papa Gregorio Decimoquinto per perpetua corroboratione et osservanza di essi.

In nomine Domini amen. Nos Ioannes Baptista Bolognettus, Iohannes Theodulus et Gaspar Ruggerius, Camerae almae Urbis conservatores ill.mi, retroscripta statuta et constitutiones, dummodo non sint contra bonos mores nec in reipublicae detrimentum et statutis Urbis non obstent, confirmamus et servari mandamus hac die 15 ianuarii 1623.

(L. S.)

Io. B. Bolognetus conservator.
Iohannes Theodolus conservator.
Gaspar Ruggerius conservator.
Laur. Bonincontrus not.

Nos Ioannes Baptista Fenzonius nobilis Brisighellensis I. V. D. comes et eques palatinus, almae Urbis senator. Retroscripta statuta, quatenus sint licita et honesta et non faciant contra rempublicam et statuta alme Urbis ac monupolia non contineant, approbamus, confirmamus ac servari mandamus.

Datum Romae, ex palatio Curiae Capitolii, die .XVI. ianuarii pont. S.mi D. N. Gregorii papae XV anno tertio .MDCXXIII. I. B. Fenzonius senator.

(L. S.)

Dominicus Berardus.

Nos Horatius Albanus, nobilis urbinatensis, I. V. D. comes et eques palatinus, almae Urbis eiusque districtus senator, retroscripta statuta, quatenus sint licita et honesta et non faciant contra rempublicam et statuta almae Urbis ac monupolia non contineant, approbamus, confirmamus ac servari mandamus.

Datum ex nostro palatio Capitolino, die .xm. julij 1634.
Horatius Albanus senator.

(L. S.)

Franciscus Francischinus

Curiae Camerae Capitolii protonotharius.

Nos Marius de Rubeis, Flavius Abbonus et Fabius Celsius, ad presens Camerae almae Urbis conservatores, retroscripta statuta, quatenus sint licita et honesta et non faciant contra rempublicam et statuta almae Urbis ac monupolia non contineant, approbamus, confirmamus ac servari mandamus.

Datum ex nostro Capitolio, die .xv. julij 1634.

(L. S.)

Marius de Rubeis conservator.

Flavius Abbonus conservator.

Fabius Celsus conservator.

Bernardus Philipponus.

LE PERGAMENE

DELL'ARCHIVIO SFORZA-CESARINI

I.

1052, 31 gennaio.

Locazione in enfiteusi ai figliuoli di Landone ed Ottone da Valmontone di parte di un castello in detto territorio appartenente ai canonici regolari di S. Giovanni in Laterano.

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Guido di Giovanni rettore della chiesa di S. Andrea di Valmontone concede in pegno due rubia di terreno a Pietro di Annibaldo ed eredi.

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Donazione fatta da Contessa di Oddo di Petaccio, con assenso del marito Ubaldo Massimi, a favore di Pietro di Stefano di Giovanni Grassi di tutti i diritti che ha sui castelli di Valmontone, Sacco e Giuliano.

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Bolla d'Innocenzo III che concede il castello di Valmontone a Riccardo de' Conti e suoi eredi acquistato

dai canonici regolari Lateranensi. « Datum Rome apud « Later. .vI. Kal. mart. a. .XII. ». « Cum castrum vallis » (POTTHAST, 3675).

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Deposito di cinquanta libre di argento per pagare il debito alla comunità di Valmontone, fatto da Giovanni di « Bobo Bonifilii ».

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Cessione di eredità fatta da Rinaldo di Supino a Paolo Conti.

VII. — 1264, 18 agosto.

Landolfo di Ceccano dispone in testamento a favore dei suoi figli e nipoti delle terre in territorio di Ceccano, Carpineto e Arenaria.

VIII. 1266, 11 maggio.

Ordine d' « Octavianus iudex » che si citino Lavinia del fu Oddo e Odolina del fu Guido Giordani ad istanza di Giovanni Conti per l'adempimento delle convenzioni dotali tra loro fatte.

IX. 1266, 29 settembre.

Concessione del castello di Piombinara fatta da Giovanni e Adinolfo Conti a Gregorio Fraiapane.

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Promissione di Nicolò Conti di non molestare Adinolfo Conti nel possesso dei beni nel territorio di Giuliano.

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Vendita per scudi 2250 del castelluccio e parte di casale detto Poggi di Flora con palazzo, giardino, vigna ed

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