Storia d'Italia dal 1815 al 1850, Volume 3Società editrice italiana, 1860 |
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affari Altezza Reale amministrazione articoli Assemblea attualmente Austria austriaco avrà Camera dei Comuni Camere caso censo ciascun città cittadini civili colla Collegi elettorali Commissione Congresso di Vienna Consiglio Consulta convenzione convocazione Cortes costituzione d'Austria decreto deliberazione Deputati determinato dichiarazione diritto dispaccio disposizioni distretto dovrà dovranno Duca di Lucca Duca di Modena Duca di Parma ecclesiastici eleggere eletti elettori elezione esecuzione esteri Firmato generale giorno giudici Granduca Granduca di Toscana Imperiale e Reale legge legislative liste Lombardia luogo magistrato medesimo membri Ministri nazionale nazione nomina nuovo onze ordine Parlamento Placet Regiae Majestati politica popolo potere esecutivo potrà potranno presente Presidente Principe provincie pubblica rappresentanti Re di Sardegna Reale il Duca Regiæ regno regno Lombardo-Veneto regolamenti rispettivi riunite S. M. l'imperatore Santa Santa Sede sanzione sarà saranno Sardegna Sardi Segretario sezioni Sicilia Siciliani sovranità sovrano squittinatori stabilito Storia d'Italia sudditi territorio TITOLO Toscana trattati tribunali truppe voti zione
Fréquemment cités
Page 389 - La camera dei deputati ha il diritto di accusare i Ministri del re, e di tradurli dinanzi all'Alta corte di giustizia.
Page 384 - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme eh
Page 384 - Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggiArt. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Page 377 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara...
Page 390 - Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Page 378 - CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE.
Page 381 - Camere; può prorogarne le sessioni, e discìogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata pi-ima alla Camera dei deputati.
Page 391 - Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
Page 383 - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio...
Page 391 - Art. 57. — Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.