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E se alcuno studente, o altra persona, a cui è stato fatto precetto, o imposta la pena di più non venire allo studio, o entrare in esso, trasgredisse un tal precetto, sarà sottoposto ad altre pene anche corporali a nostro arbitrio.

Ordiniamo similmente, che niuno ardisca di giuocar a qualsivoglia sorte di giuoco proibito o non proibito, dentro o d'intorno a detto studio; e molto meno di tener giuoco ancorchè lecito in tutto il ricinto della fabbrica di esso, o ne' portici, e botteghe, ovvero in vicinanza del medesimo studio, sotto pena a' bottegai, e persone che terranno detto giuoco, o che quello permetteranno nelle loro botteghe o case, d'esserne tosto discacciati, e sfrattati senz'alcuna dilazione; ed agli altri che giuocaranno, se sono studenti, d'esser privi per sei mesi della facoltà d'entrare nello studio, e se non sono studenti, d'esser puniti con pena a noi arbitraria.

Ordiniamo similmente, che niun venditore di cose comestibili, o non comestibili ardisca con dette robbe entrar nello studio, o fermarsi alla porta di esso sotto pena della perdita d'esse robbe da applicarsi a benefizio dell'Università, ed altre pene a nostro arbitrio; nelle quali pene però incorreranno ancora quegli studenti che molestassero, infastidissero, ed insultassero a' suddetti venditori, che passassero avanti lo studio.

Ordiniamo similmente, che niuno studente, o straniero di qualunque condizione ardisca dipingere, o scrivere con carboni, lapis, gesso, inchiostro, o altra materia, ed istromento ne'muri, porte, capitelli, finestre, colonne, cornici, cattedre, o banchi, figure e parole, massime disoneste, lettere, segni, caratteri, versi, motti, lineamenti, armi, insegne, ed in qualsivoglia modo imbrattarli, ancorchè si dipingessero, o scrivessero cose buone, siccome ancora ove affiggessero a'detti muri, cattedre, banchi, porte, ed altri luoghi, versi, parole,

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o istrumenti, e massimamente ove potessero riputarsi posti, ed affissi in disprezzo di qualsivoglia persona, finalmente ove lacerassero Editti, Ordini, Tabelle, Cataloghi, Calendari, Conclusioni, Tesi, ed altre scritture affisse in detto studio, o rompessero, e dannificassero vetri, muraglie, ed altri materiali della stessa Università; o che aiutassero, e dassero consiglio, favore, istromento, o facessero guardia, o potendo non proibissero, nè rivelassero tali atti. Ne' quali casi oltre all'ammenda del danno, e castigo a Noi arbitrario, ed a quello specialmente d'essere discacciati ignominiosamente dallo studio se saranno studenti, ed altre pene pecuniarie, ed anche corporali, se saranno stranieri; riserbiamo a Noi la facoltà di procedere a pene più rigorose; massime ove attesa la gravità dei respettivi delitti fosse da Noi giudicato, e riputato, esser luogo alle pene stabilite dalle Leggi comuni ed Edittali contra gli autori d'ingiurie, o famosi libelli. Avvertendo, che tutti quelli, che rivelaranno detti delinquenti, ancorchè fossero complici, saranno riconosciuti da Noi, e tenuti segreti, condonandogli la pena.

Ordiniamo ancora, che niuno possa contravvenire ai precetti da farsi dal Bidello maggiore dell'Università, o da altro Bidello, che supplisse le sue veci d'ordine nostro, sotto le medesime pene.

Alle quali pene dichiariamo, doversi procedere irremissibilmente, ed in qualunque modo pervenga a Noi la notizia di tali trasgressioni, `e per qualunque sorte di prove, o relazioni d'Uffiziali, e persone, che frequentano, o che non frequentano lo studio; nei quali casi procederemo sommariamente, senza tela giudiziaria, o processo, et sola facti veritate inspecta alla mente della Real Costituzione pubblicata sotto li 25 d'ottobre 1720. Obbligando nondimeno i Bidelli, e Custodi dell'Università ad usare in dette scuole, studio, ed attinenze di esso ogni possibile diligenza, acciò non vi segua alcun

atto proibito nel presente Manifesto, e seguendo, divertirlo e rendercene avvisati sotto pena della privazione dell'uffizio, ed altre a Noi arbitrarie. Dat. in Torino li ventisei di marzo mille settecento vent'uno.

Il P. Reg. D. Nicolò Pensabene Conserv.

Gio. Druetto Secr.

V.

1724. 30. giugno. e 14. Fuglio.

Regi Biglietti di Vittorio Amedeo II riguardante l'insegnamento della eloquenza e delle leggi.

Archivi della R. Università di Torino.

Il Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, etc. Magnifico, fedele, et amato nostro, avendo perinteso, che le due classi di Retorica in cotesta nostra Università sieno poco frequentate a motivo che insegnandovisi quella solamente alla mattina non si creda assai importante lo studio della lingua greca, per aplicare a questa tutto il dopo pranzo, abbiamo gustato il progetto statoci proposto per riparare a simile inconveniente, che sarebbe di stabilire che vi s' insegni pendente un quarto d'ora e mezzo della mattina, et altrettanto alla sera la prefata lingua greca, e che il rimanente del tempo si occupi nell' insegnamento delle belle lettere, cioè che il Professore Lama insegni come già prattica alla mattina le

regole dell'eloquenza, e spieghi gl'oratori; et il Regolotti applichi la sera all'arte poetica, et alla spiegazione di qualcheduno dei migliori poeti latini, cambiandosi così a vicenda in ogni anno tra essi due Professori le preaccennate loro incumbenze.

La sola difficoltà che si suppone possa farsi in tal proposito, si è che li tre quarti d'ora come sovra· assegnati al giorno non bastino ad apprendere la lingua greca, allo che si replica, che mancandovi finora le classi basse, et essendo li scolari in cadun anno nuovi, non puonno questi imparare che a leggere, declinare e coniugare con poca cosa di più, e che detto tempo è per tal effetto sufficiente, giunto, che nessuno si rende abile in detta lingua, che collo studio a cui si applica in privato.

Prima però di commandare l'effettuazione del suddetto progetto, vogliamo che ce ne mandiate il vostro sentimento, il che gradiremo sia incessantemente, mentre che in tal caso sarà necessario di rendere i suddetti due Professori avertiti di questa nuova disposizione nel principio delle imminenti vacanze, perchè possano prepararsi ad opportunamente compirla; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi. Rivoli li 30 giugno 1724.

V. Amedeo.

Mellarede.

Il Re di Sardegna, etc. Magnifico, fedele, ed amato nostro. Habbiamo con gradimento rimirati li motivi espressi nella lettera, che ci havete scritto li 5 del corrente, per cui havete creduto essere profittevole al maggior progresso delle scienze il progetto che ci è stato

proposto per il Regolamento della scuola della Rettorica stabilita in cotesta nostra Università nella parte che riguarda l'insegnamento dell'arte oratoria, che dovrà farsi la mattina dal Professore Lama, e la sera della poetica dal Regolotti, ed anche della lingua greca da ambidue nelle loro rispettive lezioni per il tempo a caduno di essi assegnato. Epperò vi commettiamo di dare le convenienti disposizioni acciocchè così venga praticato in tale proposito, non solo per l'anno venturo, ma anche successivamente, finchè sia da Noi altrimenti disposto.

Per la medesima cagione poi per cui habbiamo stabilito, che li candidati, li quali aspirano al grado della licenza formale debbano essere esaminati da cinque esaminatori, è mente nostra, che tale disposizione debba essere anche osservata in riguardo a quelli che aspireranno al solo grado della licenza ordinaria affine di prevenire l'inconveniente, che potrebbe derivare dalla parità de'voti, quando gl'esaminatori fossero in numero eguale, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi. Eviano li 14 luglio 1724.

V. Amedeo.

Mellarede.

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