Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

gnitis de iure cognoscendis eumdem D. Iohannem Baptistam Tallieti doctorem in utroque iure civili et canonico creavimus, constituimus, fecimus et ordinavimus, sicuti tenore praesentium creamus, facimus, ordinamus et inauguramus, eidem Laureae doctoralis officium cum omnibus et singulis privilegiis, iuribus, honoribus, immunitatibus et dignitatibus, quibus Caesarei Doctores et Laureati uti, frui consueverunt, concedentes, deque officio isto solemniter investientes plenamque insuper facultatem dantes per omnes terras, civitates, oppida, villas, castra, aliosque locus legem legendi, glossandi, docendi, definiendi, interpretandi, consulendi, avocandi, patrocinandi, iudicandi et decidendi ex se ipso aut cum participatione alterius I. C. si velit, ac Magistralem cathedram ascendendi, caeterosque actus doctoreos publice et privatim exercendi, dummodo tamen officium hoc recte fideliterque exerceat, nec non iura quaecumque Sanctae Romanae Ecclesiae, S. R. I. et nostrorum Marchionum, pupillorum, viduarum, orfanorum, miserabilium personarum toto eius posse semper et ubique protegat ac defendat, nec quoquo modo aliquid contra agat, vel scribat, omniaque demum ad officii huius dignitatem spectantia praestet remotis omnibus illicitis et inhonestis, sicuti facere ipse promisit et promittit sub vinculo iuramenti praestiti tactis corporaliter scripturis ad Sacra Dei Evangelia, facta per ipsum fidei professione iuxta formulam praescriptam. In quorum fidem praesentes literas a nobis propria manu firmatas et ab infrascripto Secretario nostro assumpto cum sui soliti signi manualis appositione subscriptas, nostrique sigilli maioris impressione munitas expedivimus ac dedimus. Dat. Mombaldoni in palatio nostro die decimasexta septembris anno Reparatae Salutis MDCCXXXVII.

Carolus Maria de Carretto.

Io. Ant. Eusebius Strolengus not. et secr. assumtus.

XVII.

1739. 30. luglio.

Editto del Re Carlo Emanuele III per la separazione del Magistrato del Protomedicato dal Collegio dei Medici.

Raccolta dei R. Editti.

Carlo Emanuele per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, etc. La sperienza avendoci fatto conoscere essere di troppo aggravio al Priore del Collegio di Medicina le diverse incumbenze ad esso appoggiate tanto dalle Costituzioni della nostra Università de'studi, quanto dalle Patenti nostre de'29 agosto 1737, onde troppo difficile cosa sia che il medesimo possa intieramente supplire ad esse con tutta quella esattezza, attenzione e diligenza, che si richiede, siamo venuti nella risoluzione di sgravarlo di quella parte che riguarda il Protomedicato, con stabilire per questo un Magistrato separato; quindi è, che in virtù del presente di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Conseglio, abbiamo determinato e stabilito, determiniamo e stabiliamo quanto infra.

Primo. S'intenderanno da quì avanti separate, come separiamo dal Collegio de' Medici le incombenze, che dalle accennate Costituzioni della nostra Università gli erano appoggiate in riguardo del Protomedicato.

2. Per l'esercizio di tali incombenze, e dell'autorità che in riguardo al Protomedicato erano commesse dal tit. 7, cap. 1 delle suddette Costituzioni al Priore del detto Collegio di Medicina, e due Dottori numerari, destiniamo un Magistrato a parte colle stesse facoltà,

ed obblighi dal precitato capo determinati, rimanendo soltanto al Priore del medesimo Collegio, e suoi Conseglieri quell'autorità, che hanno gli altri Collegi.

3. Sarà il nuovo Magistrato del Protomedicato composto d'or in avvenire d'un Capo, e due Conseglieri, li quali saranno da Noi deputati con nostre Patenti a parte. 4. Il Segretaro dell'Università servirà anche a questo Magistrato, il quale dovrà pur anco valersi del Bidello di Medicina.

5. Al Protomedicato spettaranno gli stessi dritti, che ad esso sono attribuiti dalla tariffa fatta per l'Università. 6. Gli esami degli Speziali, Fondachieri, Venditori di robbe vive e simili si faranno dal suddetto Magistrato unito, e bastarà perchè l'esaminato debba intendersi riconosciuto capace, che abbia de'tre voti due favorevoli.

7. Nelle visite delle Spezierie di questa nostra Capitale, dovrà intervenire sempre il Capo del Protomedicato, ed uno delli due Conseglieri alternativamente.

8. Le conferenze e gli esami del Protomedicato si faranno nella nostra Università, e le Patenti che da esso saranno spedite, dovranno essere visate dal Capo del Magistrato della Riforma.

9. Nei casi di assenza, malattia, od altro legittimo impedimento d'alcuno de' suddetti tre soggetti che comporranno il Magistrato del Protomedicato, dovrà il Magistrato della Riforma destinarne per quegli atti ai quali dovesse procedersi, un altro da prendersi nel Collegio de' Medici per supplirne le veci.

10. Non intendiamo di derogare con ciò all'appellazione che dal Magistrato del Protomedicato è data a tutto il Collegio in vigore del § 25 del suddetto cap. 1, ma rimarrà anche questa disposizione nel suo vigore.

Mandiamo per fine al suddetto Magistrato della Riforma di osservare e far osservare il presente nostro Editto, e sì ad esso, che alli nostri Senati e Camera de Conti

di registrarlo; volendo, che alla copia stampata dallo Stampatore nostro prestar si debba la stessa fede, come al proprio originale, che tal è nostra mente. Dat. in Torino li trenta del mese di luglio, l'anno del Signore mille settecento trentanove, e del Regno nostro il decimo.

[blocks in formation]

Regie Patenti, con cui Carlo Emanuele III nomina il Dottore Collegiato Domenico Antonio Morello Avvocato Fiscale e Censore nella Regia Università degli studi.

Archivi della R. Università di Torino.

Abbiamo fatto riflesso all'opportunità di ristabilire nella nostra Università degli studi l'impiego dell'Avvocato Fiscale, e Censore, onde il buon regime di essa ne sia sempre più accertato, ora massimamente, che al Magistrato della Riforma ne sono vieppiù accresciute le incumbenze, ed avendone risolta la determinazione, considerando, che a compiere gli obblighi di un tale, e così importante posto richiedesi un soggetto di letteratura, di dottrina, e di prudenza, e che queste e molte

altre prerogative, e virtù si incontrano nella persona del Dottor Collegiato Domenico Antonio Morello, che già sostenne con lode sua, e soddisfazione nostra, e del pubblico la Cattedra de'Canoni nella stessa nostra Università, Ci siamo compiacciuti di prescieglierlo a riempirlo, persuasi di tutto l'impegno suo a corrisponder pienamente alla nostra aspettativa, ed a rimeritarsi in conseguenza col gradimento nostro, i maggiori effetti della nostra beneficenza; quindi è, che per le presenti, di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, creamo, eleggiamo, e deputiamo il suddetto Dottor Collegiato Domenico Antonio Morello Avvocato Fiscale, e Censore della nostra Università degli Studi per adempirne le incumbenze che gli verranno dal Magistrato della Riforma spiegate a seconda degli ordini che da Noi ne tiene, e con tutti gli onori, privilegi, prerogative, autorità, preeminenze, utili, e dritti ed ogni altra cosa a tal Uffizio spettante, e coll'annuo stipendio di lire mille cinquecento, che mandiamo al detto Magistrato di fargli pagare dall'erario di essa Università ripartitamente, a quartieri maturati, cominciando dal primo del prossimo novembre, e continuando in avvenire, durante la sua servitù ed il nostro beneplacito, con ciò, che presti il dovuto giuramento; mandiamo pertanto a tutti i nostri Ministri, Magistrati, e particolarmente al suddetto della Riforma, agli Uffiziali Studenti e Servienti di detta Università, e generalmente a chiunque altro spetti, di riconoscere, stimare e riputare esso Avvocato Morello per Avvocato fiscale e Censore della medesima Università, con farlo e lasciarlo gioire delle cose suddette. Che tal è nostra mente. Dat. alla Veneria li 27 d'ottobre 1740.

Vol. III.

Carlo Emanuele.

18

[ocr errors]
« ZurückWeiter »